(Testo dell'art. 12 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale 26 marzo 1997, n. 10, con la soppressione del primo capoverso del comma 8).
1. La ricerca e la raccolta dei tartufi devono essere effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie.
2. La raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente con l'impiego del "vanghetto" o "vanghella" o dello "zappetto" aventi la lama di lunghezza non superiore a cm. 15 e larghezza in punta non superiore a cm. 8, ed è limitata al seguente periodo:
a) dall'ultima domenica di Settembre al 31 dicembre: il Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco;
b) dal 1° dicembre al 15 marzo: per il Tuber melanosporum Vitt, detto volgarmente tartufo nero pregiato;
c) dal 1° dicembre al 15 marzo: per il Tuber brumale var, moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;
d) dall'ultima domenica di Maggio al 31 agosto: per il Tuber aestivum Vitt, detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;
e) dal 1° ottobre al 31 gennaio: per il Tuber Uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato;
f) dal 1° gennaio al 15 marzo: per il Tuber brumale Vitt, detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;
g) dal 15 gennaio al 15 aprile: per il Tuber Borchii Vitt, o Tuber Albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;
h) dal 1° ottobre al 31 dicembre: per il Tuber Macrosporum Vitt, detto volgarmente tartufo nero liscio;
i) dal 1° novembre al 15 marzo: per il Tuber Mesentericum Vitt, detto volgarmente nero ordinario.
3. E' vietata la raccolta dei tartufi immaturi o avariati.
4. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono vietate durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.
5. Le buche o le forate aperte per l'estrazione, devono essere subito dopo riempite con il medesimo terreno di scavo.
6. é permesso per ogni raccoglitore il contemporaneo uso di due cani da ricerca di tartufi salvo quanto previsto dal quarto comma dell'art. 10.
7. Il cane da ricerca di tartufi, ai fini dell'iscrizione all'anagrafe istituita ai sensi della legge regionale 25 novembre 1986, n. 43, deve essere munito di un codice di riconoscimento integrato con un segno distintivo.
8. In relazione all'andamento climatico stagionale, la Giunta regionale, su richiesta presentata da una o più comunità montane, ha facoltà di introdurre variazioni al calendario di raccolta dandone adeguata pubblicità.
9. La Giunta regionale su proposta delle Comunità montane interessate qualora sia necessaria una razionalizzazione della raccolta al fine di evitare gravi danni al patrimonio tartufigeno, alla struttura chimico-fisica del terreno nonché al patrimonio boschivo o per altri gravi motivi, può limitare o revocare temporaneamente, in tali zone la raccolta.
Art. 13. (Idoneità per la raccolta)
(Testo dell'art. 13 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, cosl come modificato dall'art. 7 della legge regionale 26 marzo 1997, n. 10, con la sostituzione del comma 4).
1. Per ottenere l'autorizzazione alla raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sostenere un esame di idoneità presso la Comunità montana competente per territorio, davanti alla commissione di cui all'art. 6.
2. Le materie di esame riguardano le tecniche di raccolta dei tartufi e di miglioramento delle tartufaie, le vigenti normative nazionali e regionali, la biologia ed il riconoscimento delle varie specie di tartufo.
3. Il rilascio dell'autorizzazione è documentato con apposito tesserino recante le generalità e la fotografia del titolare.
4. Il tesserino è rilasciato dalla Comunità montana competente per territorio ed è valido per tutto il territorio nazionale. La sua efficacia è di cinque anni, al termine dei quali il titolare può richiedere alla competente Comunità montana, entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza, la convalida per il quinquennio successivo mediante l'apposizione del timbro datario e previo versamento della tassa annualmente dovuta.
5. Sono esenti dalla prova d'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Non sono soggetti agli obblighi di cui al primo comma i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.
Art. 14. (Autorizzazione alla raccolta)
1. A seguito dell'esito positivo dell'esame di cui al precedente art. 13, la Comunità montana competente per territorio, in relazione al luogo di residenza del richiedente, rilascia il tesserino di autorizzazione alla raccolta secondo il modello uniforme predisposto dalla Giunta regionale.
2. Per i residenti in comuni non facenti parte di alcuna Comunità montana, la prova di esame ed il rilascio del tesserino sono effettuati dalla Comunità montana più vicina a detti Comuni.